IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  451/1997
 proposto  da  Mazzolani  Gabriele,  Pasotti Martina, Zannerini Catia,
 Morara  Marina,  Mantovani  Roberto,  Marangoni  Antonio,   Carnevali
 Claudio,  Noferini  Emilio,  Franceschelli  Tiziana,  Gaiani Massimo,
 Contavalli Gianfranco, Bacci Luigi,  Mazzanti  Ivan,  Dosi  Gabriele,
 Cristofori  Silvano,  Naleni  Maria  Gabriella,  Balducci  Gabriella,
 Ceroni Gabriele, Cavina Giorgio, Galeati Paolo,  Ravanelli  Gabriele,
 Babini Pier Luigi, Marabini Mauro, Calzolari Gianluca, Landi Roberto,
 Pelliconi  Bruno,  Cavina  Giancarlo,  Grementieri Maurizio, Ortolani
 Laura, Cortecchia Mirna, Tavasci Samuele, Zuffi Alessandro, Cambiuzzi
 Stefano, Galeati Vilverio, Baroncini Vanessa, Brighi  Primo,  Capponi
 Alberto,  Tebaldi  Antonio,  Del  Vecchio  Sandro,  Ravaglia  Marina,
 Ancarani Giorgio,  Giacomazzi  Danilo,  Ancarani  Raffaella,  Eziotti
 Valerio,  Turrini  Eleonora,  Spina  Maristella,  Liverani Donatella,
 Simoncelli Silvia,  Bonzi  Sabrina,  Spadoni  Enza,  Rubini  Maurizio
 rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanna Buttazzo e Giorgio Sacco
 ed elettivamente domiciliati in Bologna, via S. Felice n. 6;
   Contro  il  Comitato  regionale di controllo dell'Emilia-Romagna in
 persona del Presidente pro-tempore, non costituito, e  nei  confronti
 della  regione  Emilia-Romagna in persona del Presidente della Giunta
 pro-tempore non costituito e  il  comune  di  Imola  in  persona  del
 sindaco   pro-tempore   non   costituito,   per   l'annullamento  del
 provvedimento del CO.RE.CO. dell'Emilia-Romagna prot.  n.  96/040734,
 datato  9  gennaio  1997 e pervenuto al comune di Imola il 14 gennaio
 1997, di annullamento della deliberazione n. 410 del 16 dicembre 1996
 adottata dal Consiglio anzidetto, avente ad oggetto:  "individuazione
 di  una  compagnia  assicuratrice con la quale stipulare un contratto
 assicurativo riguardante la previdenza integrativa per  i  dipendenti
 appartenenti  al  Corpo  di  polizia  municipale,  in applicazione di
 quanto previsto dall'art. 208, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per  la
 durata di anni cinque prorogabili...";
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visti gli atti tutti delle causa;
   Designato,  alla  pubblica udienza del 12 novembre 1998 il relatore
 cons. dott.  Bruno  Lelli  e  udito  altresi'  per  le  parti  l'avv.
 Nazzarena  Zorzella in sostituzione dell'avv. Giovanna Buttazzo per i
 ricorrenti;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con deliberazione n. 644 del 23 aprile 1996, la Giunta comunale  di
 Imola  stabiliva  di  destinare una quota dei proventi delle sanzioni
 amministrative pecuniarie conseguenti a violazione del  Codice  della
 strada a favore del personale della Polizia municipale, per finalita'
 di  assistenza  e  previdenza  in  attuazione  del  disposto  di  cui
 all'articolo 208, del d.lgs. 30 aprile 1992,  cosi'  come  modificato
 dall'art. 109, del d.lgs. n. 360 del 10 settembre 1993.
   Successivamente  il  Consiglio  comunale  con la citata delibera n.
 410 del 16 dicembre 1996 adottava le seguenti decisioni:
     a)  indiceva  la  gara  per  l'individuazione  di  una  compagnia
 assicuratrice cui affidare la previdenza integrativa in questione;
     b) approvava lo schema del relativo bando di gara;
     c) approvava lo schema di capitolato speciale;
     d) determinava  le  somme  complessive  (e  quelle  previste  per
 ciascun  anno,  dal  1996  al  2000),  da  destinarsi  alle  predette
 finalita' previdenziali;
     e)  dava  atto  che  l'aggiudicazione  dell'appalto  assicurativo
 sarebbe   stata   subordinata   alla   valutazione  di  un'istituenda
 commissione tecnica.
   La suddetta deliberazione veniva annullata dal  Comitato  regionale
 di controllo con atto 90/040734 del 18 novembre 1996.
   Avverso  il  suddetto  annullamento  e'  stato  proposto ricorso al
 t.a.r.  per l'Emilia-Romagna col quale  vengono  dedotte  censure  di
 violazione di legge e di eccesso di potere.
                             D i r i t t o
   1.  -  Iinnanzi  tutto  il  primo  motivo  di  ricorso  con  cui il
 provvedimento del Comitato di controllo  viene  ritenuto  viziato  da
 eccesso  di potere essendo gia' esecutiva la deliberazione con cui il
 comune intimato aveva deciso di  destinare  una  parte  dei  proventi
 delle  sanzioni pecuniarie derivanti dalle infrazioni al codice della
 strada a previdenza integrativa per gli  apparteneneti  al  corpo  di
 polizia municipale e' infondato.
   In  effetti  il  fatto che il Comitato di controllo abbia omesso di
 rilevare  vizi  di  legittimita'  in  ordine  ad  atti  precedenti  e
 collegati  con  quello  esaminato  successivamente non impedisce allo
 stesso in sede di esame di  quest'ultimo  di  esercitare  il  proprio
 potere  di  annullamento  con  riferimento  all'intera gamma dei vizi
 deducibili (C.d.S. V, n. 786/1996), atteso  che  l'atto  positivo  di
 controllo   non   incide  negativamente  sui  poteri  dell'organo  di
 controllo in relazione ad atti successivi.
   A tale conclusione la giurisprudenza (C.d.S. V, n 786/1996)  giunge
 considerando  che l'intervenuta esecutivita' di un atto qualificabile
 come presupposto non comporta che il controllo di  quello  successivo
 (in  tutto  od  in  parte conseguenziale) concreti la disapplicazione
 della precedente decisione positiva di controllo non ha  una  propria
 autonomia   avendo   l'unica   funzione   di   rendere   efficace  la
 deliberazione controllata.
   E' vero che in tale ipotesi l'atto iniziale rimarrebbe  efficace  e
 nello  stesso  tempo  privo della possibilita' di esecuzione, ma tale
 effetto non viola  il  principio  di  buona  amministrazione  essendo
 l'arresto   del   procedimento   una  conseguenza  del  controllo  di
 legittimita'.
   2. - La questione di diritto  sottesa  al  provvedimento  impugnato
 attiene  all'interpretazione  dell'art. 208, del d.lgs. n. 285 del 30
 aprile 1992 come modificato con d.lgs. n. 360 del 10 settembre 1993.
   La deliberazione, poi annullata dal Comitato di controllo, adottata
 dal comune di Imola si fonda sulla convinzione che che dal  combinato
 disposto  dei  commi  primo,  secondo  e quarto del suddetto articolo
 emerge la possibilita' di destinare parte dei proventi delle sanzioni
 amministrative pecuniarie previste dal codice della strada  accertate
 da  agenti  del  comune  a  finalita'  di  previdenza integrativa del
 personale appartenente al corpo di polizia municipale.
   Il  Comitato di controllo, invece, ritiene che tale beneficio possa
 riguardare  esclusivamente  il  personale  della  Polizia  di  Stato,
 dell'Arma  dei  Carabinieri  e della Guardia di Finanza in assenza di
 norme di  equiparazione  dei  suddetti  Corpi  a  quello  di  Polizia
 municipale.
   L'art.  208  di  cui  si  tratta  al comma 2 prevede che i proventi
 spettanti allo Stato sono destinati ad una serie di esigenze  fra  le
 quali  (lett.    a)  del  comma  2, quella attinente all'assistenza e
 previdenza del  personale  della  Polizia  di  Stato,  dell'Arma  dei
 Carabinieri  e della Guardia di Finanza mentre al comma 4 prevede che
 i proventi spettanti agli altri enti indicati nel  comma  1,  vale  a
 dire  regioni,  province  e  comuni  sono devoluti, fra l'altro, alle
 finalita'  di  cui  al  comma  2  oltre  che   ad   altre   finalita'
 successivamente indicate.
   Appare chiaro, quindi che i comuni hanno la facolta' di destinare i
 proventi  delle  sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada
 accertate dai funzionari, ufficiali ed agenti da  loro  dipendenti  a
 tutte  le  finalita' ricomprese nel comma 2 che riguarda la possibile
 destinazione dei proventi spettanti allo Stato.
   Ritenere che la devoluzione dei  proventi  di  pertinenza  comunale
 alle  finalita'  di cui al comma 2 dell'art. 208 di cui si tratta non
 riguardi  la  previdenza  (integrativa)  perche'  la  stessa  sarebbe
 riservata   esclusivamente   al  personale  appartenente  a  Polizia,
 Carabinieri e Guardia di finanza significherebbe da un lato  limitare
 la  portata della disposizione recata dal comma 4, che invece, appare
 letteralmente      ominicomprensiva,      dall'altro       ipotizzare
 un'interpretazione  che  farebbe  assumere  alla norma un significato
 contrario al principio di uguaglianza,  non  sussistendo  ragionevoli
 motivi  per  escludere  il  corpo  della  polizia  municipale  da  un
 beneficio previsto per altri  corpi  di  polizia  in  relazione  allo
 svolgimento  delle medesime funzioni di accertamento delle infrazioni
 al codice della strada.
   Si deve pertanto ritenere che la totale devoluzione  ai  comuni  di
 tutte  le  facolta'  di  destinazione  dei proventi di cui al comma 2
 dell'art. 208 del d.lgs. n. 285/1992 comporta  che  la  finalita'  di
 previdenza  integrativa possa dai comuni essere rivolta nei confronti
 degli appartenenti al corpo di polizia municipale che, al pari  della
 Polizia,   dei  Carabinieri  e  della  Guardia  di  finanza  svolgono
 istituzionalmente   compiti   di    accertamento    delle    sanzioni
 amministrative di cui al codice della strada.
   Alla  stregua  delle  suesposte considerazioni il ricorso all'esame
 dovrebbe  essere  accolto  essendo  fondato  il  vizio   dedotto   di
 violazione di legge.
   Cio'  posto  peraltro  il Collegio ritiene che non sia infondato il
 sospetto  di  incostituzionalita'  delle   norme   in   questione   e
 segnatanente  del  comma  2  lett. a) e del comma 4 dell'art. 208 del
 d.lgs. n. 285/1992  nella  parte  in  cui  consente  di  destinare  a
 previdenza  integativa  del personale di polizia (nel caso di specie,
 municipale) una parte  dei  proventi  delle  sanzioni  amministrative
 pecuniarie.
   Ritiene   il   Collegio  che  la  funzione  di  accertare  sanzioni
 amministrative debba essere svolta al  solo  fine  di  assicurare  il
 rispetto  della  legge  e  tale caratterizzazione esclusiva del fine,
 indispensabile    per    garantire    l'imparzialita'     dell'azione
 amministrativa, deve essere concretamente assicurata dall'ordinamento
 evitando  che  dall'esercizio  della  suddetta  funzione accertatrice
 possano derivare, anche  indirettamente,  conseguenze  nei  confronti
 della categoria alla quale appartiene l'agente accertatore.
   In  definitiva  la  destinazione  di  una  parte dei proventi delle
 sanzioni pecuniarie a finalita' di previdenza integrativa, al di' la'
 dello scopo di aumentare i  fondi  per  la  previdenza  di  categorie
 esposte  a  servizi  rischiosi,  potrebbe oggettivamente configurarsi
 come un elemento potenzialmente incentivante  di  una  funzione  che.
 invece, deve essere esercitata senza alcun condizionamento.
   Ne  consegue  che  non  e'  manifestamente infondato il sospetto di
 incostituzionalita' del comma 2 lett. a) e del comma 4 dell'art.  208
 del d.lgs. n. 285/1992 cosi' come modificato col d.lgs.  n.  360/1993
 nella parte in cui consento di destinare a previdenza integrativa del
 personale  di  polizia (nei caso di specie, municipale) una parte dei
 proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice
 della strada.
   La rilevanza della questione discende dalla necessita' di applicare
 la norma in questione per la definizione della controversia.